18.11.2018 Ultime Novità
Fattura elettronica bocciata dal Garante privacy: cosa succede ora

Il Garante Privacy ha bocciato il sistema della fattura elettronica, obbligatoria dal 2019, predisposto dall’Agenzia delle Entrate, contestando alla stessa una mancata consultazione. Il sistema viola la normativa italiana ed europea sulla privacy in quanto viene trasmessa la fattura completa con una “sproporzionata raccolta di informazioni” sui beni e servizi, prestazioni sanitarie e legali dei contribuenti, con “mancata cifratura della fattura elettronica” stessa. Il Fisco italiano deve adeguare il sistema della fattura elettronica ed è possibile il rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, oggetto già di emendamenti al Decreto Fiscale.

Come un fulmine a ciel poco sereno, il Garante della Privacy ha bocciato, o per meglio dire rimandato all’Agenzia delle Entrate il sistema della fatturazione elettronica obbligatoria dal 1 gennaio 2019. Il sistema in rampa di lancio, secondo il Garante privacy, “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”. In altre parole, espone i dati trasmessi dai contribuenti italiani ad un rischio di uso improprio da parte di terzi.

Il Garante privacy ha inoltre sottolineato la mancata consultazione da parte dell’Agenzia delle Entrate nella progettazione del sistema.

Un sistema definito “potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell’intera popolazione, sproporzionato rispetto all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito”.

Fattura elettronica e privacy: quali sono le criticità. Secondo il Garante, come detto, vi è una “sproporzionata raccolta di informazioni”, in primis la trasmissione e acquisizione della fattura vera e propria e non i soli dati contabili. Ciò comporta una trasmissione rischiosa di dati afferenti i beni e servizi acquistati dai contribuenti, nonché alcune informazioni sulla regolarità dei pagamenti dei contribuenti. E addirittura la descrizione di prestazioni sanitarie e legali. Ciò ha costretto il Garante privacy a chiedere una profonda revisione del sistema.
https://job.fanpage.it/fatturazione-elettronica-bocciata-dal-garante-privacy-cosa-succede-ora/




Chiarimenti del 18.11.2018 Agenzia delle Entrate

Fattura elettronica con obbligo dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha tenuto un incontro con la stampa specializzata, chiarisce alcuni aspetti:

  • non è previsto alcun obbligo di conservazione sostitutiva della fattura elettronica per i soggetti esonerati dalla sua emissione, come i contribuenti nel regime dei minimi e dei forfettari;
  • sono previsti controlli sul registro delle deleghe;
  • non è obbligatoria l’instaurazione dei registri sezionali in presenza sia di fatture elettroniche sia di fatture analogiche;
  • in considerazione dell’obbligo di compilazione dell’esterometro, la comunicazione mensile dei modelli Intra 2bis resta, ai soli fini statistici, in capo ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200 mila euro e, per i modelli Intra 2 quater, per i soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi pari o superiori a 100 mila euro.

Fattura immediata sufficenti in 10 giorni

L’Agenzia ha affermato che, poiché possono non essere sufficienti i 10 giorni normativamente consentiti per l’emissione della fattura immediata, i professionisti potranno ricorrere all’emissione della fattura differita entro il 15 del mese successivo alla data di incasso, a condizione che la prestazione sia individuabile con un apposito documento. L’agenzia delle Entrate, dunque, specifica che un documento
idoneo può essere l’avviso di parcella o la fattura pro forma. Pertanto, se il professionista, ad esempio, emette avviso di parcella al 1.8.(pagato il 15.08), potrà emettere a fattura entro il 15.09.

Fatture elettroniche primo semestre 2019

Nel primo semestre 2019, sarà consentito emettere tardivamente le fatture elettroniche entro il termine delle liquidazioni periodiche. Ad esempio, se il momento di effettuazione dell’operazione è il 5.1, il contribuente mensile potrà trasmettere la fattura al SdI entro il 15.02. In tal caso, però, dovrà sempre essere indicata sulla fattura la data del 5.1. Il chiarimento è importante sia per l’emittente che per il cessionario che possono più facilmente gestire la liquidazione e la detrazione dell’imposta.









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Codice destinatario fattura elettronica: è obbligatorio comunicarlo ai fornitori?

Sul codice destinatario della fattura elettronica si sta facendo un’enorme confusione in queste settimane. Cerchiamo di analizzare insieme cosa occorra effettivamente fare e cosa non sia necessario.

Il codice destinatario in tema di fattura elettronica è un valore alfanumerico di sette cifre che deve essere registrato presso il Sistema di Interscambio (SdI, o più semplicemente: dentro l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate).

Esso rappresenta l’indirizzo telematico che verrà poi utilizzato dallo SdI del’Agenzia delle Entrate per il recapito delle fatture in formato xml.

L’indirizzo telematico/codice destinatario per la ricezione delle fatture può essere di tre diverse tipologie:

  • un codice alfanumerico di 7 cifre, in tal caso occorrerà compilare solo il campo della fattura Codice Destinatario con il codice comunicato dal cliente. Si tratta fondamentalmente del codice che consente di individuare il sofware con il quale la controparte gestisce le sue fatture elettroniche in modo da poterle recapitare;
  • il codice numerico 0000000 (sette volte zero) qualora il cliente sia una persona fisica oppure, in caso di titolari di partita IVA, non abbia comunicato alcun indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario): in tal caso il fornitore dovrà ricordare al cliente che la fattura elettronica è recuperabile nella sua area riservata “Consultazione” del portale “Fatture e Corrispettivi”;
  • un indirizzo PEC, in tal caso il fornitore, nel compilare la fattura, dovrà inserire nel campo «Codice Destinatario» il valore «0000000» (sette volte zero) e nel campo «PEC Destinatario» l’indirizzo PEC comunicato dal cliente.

È necessario/obbligatorio comunicare il codice destinatario per la fattura elettronica?

In queste ultime settimane si è creato una sorta di panico da codice destinatario, nel senso che molte aziende si stanno affrettando a comunicare il proprio codice destinatario ai propri fornitori o – peggio – ai propri clienti, affermando che tale comunicazione viene posta in essere in ottemperanza alla legge. Ma ciò non è vero.

Cerchiamo di fare chiarezza prendendo come spunto una comunicazione come questa:

Nella comunicazione di cui sopra vi sono almeno due errori grossolani.

1) Il codice destinatario non lo rilascia lo SdI né l’Agenzia delle Entrate

Innanzitutto si consideri il passaggio in cui si afferma che il codice destinatario sia rilasciato dal Sistema di Interscambio: è un’affermazione non corretta.

Il codice destinatario viene normalmente rilasciato dalla software house titolare del gestionale che il titolare di partita IVA utilizza per la fattura elettronica; quest’ultimo – una volta ottenuto – deve essere registrato presso l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

2) Se il codice destinatario non è stato registrato il recapito delle fatture sarà possibile solo sul portale Fatture e Corrispettivi

Però attenzione: qualora ciò non avvenisse, il recapito delle fatture elettroniche ricevute sarebbe l’apposita sezione del portale Fatture e Corrispettivi, non quello che la controparte inserisce nel campo codice destinatario della fattura.

Per essere ancora più chiari: immaginiamo che l’azienda A fatturi una prestazione all’azienda B. L’azienda A inserisce la pec dell’azienda B nel codice destinatario; l’azienda B tuttavia non ha registrato nessun codice destinatario ovvero pec nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate. Ciò vuol dire che l’azienda B potrà consultare/scaricare le fatture ricevute solo dal portale fatture e corrispettivi, non di certo nella destinazione utilizzata dall’azienda A. È ciò a prescindere dalla circostanza che nel campo codice destinatario siano stati indicati i sette zeri, una pec, un codice a caso, ecc ecc

In altre parole, il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate va considerato come un vero e proprio postino digitale.

Se l’indirizzo telematico (codice destinatario) è stato registrato allora quello sarà sempre il luogo virtuale dove arriveranno le fatture elettroniche, che in ogni caso saranno sempre e comunque disponibili sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, in assenza di tale registrazione, l’azienda fornitrice (l’azienda A nell’esempio di prima) può scrivere qualsiasi cosa nel campo codice destinatario della fattura elettronica: il file xml in casi come questi arriverà sempre e comunque al solo portale dell’Agenzia delle Entrate.

La risposta alla domanda iniziale – Tornando alla domanda iniziale ovvero se il codice destinatario sia o meno obbligatorio da comunicare la risposta non può che essere negativa.

Il codice destinatario della fattura elettronica può essere utilmente comunicato alle controparti a titolo di mera utilità e di cortesia; tuttavia se questo non è stato registrato (sempre dalle controparti) nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate allora il soggetto ricevente potrà scaricare le fatture elettroniche ricevute solo dal portale Fatture e Corrispettivi.

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